Basilea
Informativa al pubblico – Terzo pilastro di Basilea 3 (Pillar 3)
Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB sono assoggettati a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, opportunamente adattato per tenere conto delle loro specifiche caratteristiche. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, la Circolare di Banca d’Italia n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” fa espresso rinvio alle diposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR).