8 Giugno, 2023
“Comunicato in esecuzione dell’Ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Capo Dipartimento della Protezione Civile relativa ai primi interventi urgenti in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che, dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
Ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza di cui sopra, si informano i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, che è possibile chiedere la sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La sospensione può essere richiesta una sola volta fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).
La sospensione non comporterà alcun onere e/o commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti, e che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione.
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 31 agosto 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere inviata alla casella PEC della Società di Cartolarizzazione titolare del relativo credito e p.c. all’indirizzo performing_utp@130servicing.com.”